NUOVE NORME PER I CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

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Approvate le nuove norme che con criteri oggettivi e di merito, tramite bando pubblico, disciplinano l’accesso ai contributi regionali per enti e associazioni. Una corsia preferenziale è prevista per chi opera negli ambiti della disabilità e del disagio sociale. Per concorrere all’attribuzione dei contributi, come recita la legge approvata ieri dall’ARS, si dovranno presentare:

a) “una relazione dettagliata relativa alla struttura dell’ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;

b) l’elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall’ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. E’, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l’entità degli importi ricevuti;

c) il bilancio degli ultimi tre anni;

d) una relazione analitica dell’attività per la quale è richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità della spesa.”

Finalmente viene accantonata la famigerata Tabella H, citata sempre come esempio eclatante di clientelismo e spreco per l’elargizione a pioggia di contributi, approvata in seno alla Finanziaria di Aprile fra mille contestazioni, fra cui forte quella del Presidente Crocetta che rimproverava l’ARS di averla voluta e votata e prometteva seri cambiamenti, e poi impugnata dal Commissario dello Stato, che vi ha ravvisato estremi di incostituzionalità notando quanto segue :”L’articolo 74 rubricato “Contributi ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi” dispone il finanziamento di complessivi 24 milioni di euro ripartito fra 135 istituzioni, elencate all’allegato 2 della legge, per l’importo indicato a fianco di ciascuna di esse.

La norma dà adito a rilievi di carattere costituzionale sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per i motivi che di seguito si espongono.  A fronte di una legislazione ordinaria e di principio che prevede l’ammissione a contributi pubblici di tutti i soggetti pubblici e privati su un piano di parità per il mantenimento e l’esercizio di attività di rilevante interesse culturale e sociale fruibili dalla collettività, l’Assemblea regionale interviene nuovamente con un provvedimento ad hoc destinato esclusivamente a determinate istituzioni, da anni fruitrici di provvidenze pubbliche senza ancorare la scelta operata a precisi e confacenti parametri di comparazione e valutazione. Il principio di eguaglianza esige che le leggi singolari, come la norma in esame, corrispondano ad obiettive diversità delle condizioni considerate rispetto a quelle di enti similari, che giustifichino razionalmente ed obiettivamente la disciplina di privilegio adottata. Ove sussistono situazioni omogenee rispetto a quelle singolarmente considerate si incorre nella violazione del principio di eguaglianza perché si determinano ingiustificate posizioni di vantaggio per le istituzioni beneficiarie della norma rispetto a quelle escluse.”

Dagli oltre 50 milioni della precedente legislatura, nella Finanziaria 2013 si scendeva già a 24 milioni di euro della Tabella H, mentre si passa ora a 6,5 milioni.

Acceso il dibattito in aula, che si può rivedere nella sezione apposita “Resoconti dell’ ARS” di questo sito alla voce “Seduta d’Aula del 12 Agosto 2013”

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