VARATO UN PIANO DI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI

VERTICE IN PREFETTURA: LA NAVE GOLDEN STAR SARÀ TRASFERITA AD AUGUSTA
Settembre 13, 2013
Finanziato il completamento dell’ex Convento del Gesù a Ibla
Settembre 20, 2013

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Un importante provvedimento mirato ad attrarre e  sostenete ingenti investimenti e a stimolare l’innovazione è stato emanato dalla Regione Siciliana. È prevista la concessione di incentivi tramite il Contratto di Programma Settoriale per “sostenere quei progetti che favoriscono la filiera imprenditoriale locale, intesa come sviluppo prevalente delle attività imprenditoriali radicate e/o da sviluppare sul territorio della regione”. Le agevolazioni riguarderanno i “settori dell’industria manifatturiera a forte contenuto tecnologico e/o innovativo, sviluppo e trasferimento tecnologico, del turismo ad elevato valore aggiunto, al fine di sviluppare e consolidare strategie di filiere, distretti o reti di imprese, suscettibili di generare significative ricadute in termini occupazionali, di rivitalizzazione, consolidamento e sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, nonché di incremento della competitività e capacità del territorio di attrarre investimenti”. I progetti, che possono essere presentati da imprese di qualsiasi dimensione, devono prevedere “l’utilizzo di forza lavoro e di fattori produttivi, materiali e immateriali, forniti, prodotti e/o assemblati nel territorio della regione”. I progetti possono inoltre “prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziate con altre risorse pubbliche”.

Il Contratto di Programma Settoriale è “un piano complesso di interventi localizzati sul territorio regionale, per programmi di investimento riguardanti la realizzazione di nuovi impianti/strutture, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni, trasferimenti di impianti/strutture esistenti”.

L’avviso pubblico è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 23-8-2013.

Si pubblica di seguito il D.D.G.n. 1655/3.

 

D.D.G.n. 1655/3
REPUBBLICA ITALIANA
R E G I O N E S I C I L I A N A
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Dipartimento Attività Produttive
Il Dirigente Generale
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 “Disposizioni per favorire lo sviluppo
del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo
europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
Vista a Legge Regionale 30 aprile 2010, n. 10;
Vista la legge regionale 20 luglio 2011 n. 15;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006;
Visto il regolamento CE n. 800/2008 del 06 agosto 2008;
Visto il D.lvo 31.03.1998 n.123;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del predetto P.O.
FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007
e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013”
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo
2006;
Visto il regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (GBER), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, concernente l’applicazione
degli artt. 87 e 88 del Trattato, così come sostituiti dagli articoli 107 e 108 del
“Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE) entrato in vigore l’1
dicembre 2009, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla
Commissione europea il 28novembre 2007 -Aiuto di Stato 324/2007;
Visto il decreto n. 121 del 3 dicembre 2009, registrato dalla Corte dei conti in data 10
dicembre 2009 , con il quale sono definiti i criteri generali, le condizioni e le
modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie, attraverso la
sottoscrizione di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività
industriali, di cui all’articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, 13
maggio 2010 e 17 maggio 2010;
Visto l’art. 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, attuato con D.P.R.S. del 27
maggio 1998, n. 11, concernente l’istituzione presso la Presidenza della
Regione Siciliana della Cabina di regia regionale, Cabina istituita con Delibera
di Giunta n. 110/2010 e con D.P.R.S. n. 260 del 27.05.2010;
Vista la delibera CIPE n.94 del 3.08.2012 con la quale vengono assegnate le somme,
pari a 80,00 Meuro per il finanziamento degli Accordi di Programma;
Visto il D.A.n.963/Gab del 26.10.2012 con il quale l’Assessore per le Attività Produttive
ha autorizzato la preinformazione, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
del Dipartimento regionale delle Attività Produttive,dello schema di decreto che
definisce i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni,
attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma di cui all’art.60 della Legge
regionale 6 agosto 2009 n.9;
Visto il D.A.n.105Gab del 20.05.2013 ,registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2013 al
reg.n1, foglio n.390, con il quale l’Assessore per le Attività Produttive ha
disciplinato lo strumento del Contratto di Programma regionale per lo sviluppo delle
attività industriali,di cui all’art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e
successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover approvare il presente avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni
previste dal Contratto di Programma Settoriale regionale nella versione costituente parte integrante
del presente provvedimento;
DECRETA
Art.1
Per quanto in premessa indicato, è approvato l’avviso pubblico, che costituisce parte
integrante del provvedimento, per la concessione delle agevolazioni di cui ai Contratti di
Programma Settoriale ai sensi dell’art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e successive
modifiche ed integrazioni, a valere sulle risorse della Delibera del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica del 3 agosto 2012 che approva la programmazione delle risorse
residue del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013;
Art. 2
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e
nel sito del Dipartimento delle Attività produttive
Art.3
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia entro
trenta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana
entro centoventi giorni.
Palermo,13 agosto 2013
Il Dirigente Generale
Arch.Alessandro Ferrara
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AI
CONTRATTI DI PROGRAMMA SETTORIALI AI SENSI DELL’ART..6 DELLA LEGGE
REGIONALE 16 DICEMBRE 2008 N.23 E,S.M.I.
Art.1
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
1.Con il presente avviso il dipartimento regionale delle attività produttive della Regione siciliana
intende avviare lo strumento del Contratto di Programma Settoriale, indicando i criteri, le
condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni, sulla base di quanto previsto dalla Legge
Regionale 6 Agosto 2009, n. 9, art.60, coerente con la politica regionale unitaria, le normative
settoriali, con gli indirizzi urbanistico –territoriali e finalizzato ad attuare politiche di sviluppo
locale mediante interventi complessi.
2. Il Contratto di Programma Settoriale intende promuovere e sostenere la realizzazione in Sicilia di
investimenti di rilevante dimensione e impatto sulle potenzialità di sviluppo integrato del territorio
nei settori dell’industria manifatturiera a forte contenuto tecnologico e/o innovativo, sviluppo e
trasferimento tecnologico, del turismo ad elevato valore aggiunto, al fine di sviluppare e consolidare
strategie di filiere, distretti o reti di imprese, suscettibili di generare significative ricadute in termini
occupazionali, di rivitalizzazione, consolidamento e sviluppo del tessuto imprenditoriale locale,
nonché di incremento della competitività e capacità del territorio di attrarre investimenti nel rispetto
del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di
esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto
2008.
3. Il Contratto di Programma Settoriale sarà prioritariamente rivolto a sostenere quei progetti che
favoriscono la filiera imprenditoriale locale, intesa come sviluppo prevalente delle attività
imprenditoriali radicate e/o da sviluppare sul territorio della regione, ricomprese nella catena del
valore dell’iniziativa oggetto del Contratto di Programma Settoriale: approvvigionamenti, logistica,
attività operative, risorse umane, ricerca e sviluppo. Affinché si configuri una strategia di filiera,
distretto o rete di impresa, è necessario che il progetto industriale preveda l’utilizzo di forza lavoro
e di fattori produttivi, materiali e immateriali, forniti, prodotti e/o assemblati nel territorio della
regione.
4. Il Contratto di Programma Settoriale sarà finalizzato anche ad attrarre investimenti dall’esterno
della regione di forte valenza strategica e di contenuto, principalmente, tecnologico e innovativo,
suscettibili di generare sul territorio significativi effetti occupazionali e di spillover imprenditoriale.
Art. 2
OGGETTO
1. La proposta di contratto di programma ha ad oggetto la realizzazione di un progetto di
investimento e può essere presentata da un’impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto di
investimento, ai fini del presente articolo, si intende un’iniziativa imprenditoriale, eventualmente
attuata da più imprese, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa
strettamente connessi e funzionali tra loro. I programmi riguardano segnatamente: gli investimenti
produttivi nel settore manifatturiero, nei servizi, nella ricerca, nello sviluppo ed innovazione;
investimenti ad alto valore aggiunto in ambito turistico.
2. Nello specifico, si tratta di programmi che abbiano ad oggetto piani progettuali a contenuto
innovativo o integrati, anche di carattere intersettoriale o di filiera, articolati sul territorio della
Regione Siciliana ovvero in aree definite, atti a generare significative ricadute sull’apparato
produttivo e sull’attività economica locale. Il progetto può altresì prevedere la realizzazione di
funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziate con altre risorse pubbliche.
3. Il Contratto di Programma Settoriale può essere proposto anche ai sensi della lettera b)
dell’articolo 118 della legge regionale n. 6/2001, legati allo sviluppo integrato del territorio, in
coerenza con le linee di programmazione regionale.
4. I contratti di programma vengono stipulati, ai sensi dell’art.60 della L.r. 6 agosto 2009 n.9, dopo
istruttoria del Dipartimento Attività Produttive, dall’Assessore regionale alle Attività Produttive, con
facoltà di delega, in coerenza con le linee della programmazione regionale unitaria, anche
utilizzando le risorse di propria competenza di altra derivazione statale o comunitaria.
5. Gli incentivi oggetto del presente decreto attuativo rispettano tutte le condizioni e le limitazioni
della normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
6. Gli aiuti concessi tramite i Contratto di Programma Settoriale seguono la procedura prevista
all’articolo 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Il Dipartimento delle Attività
Produttive, a seguito della pubblicazione del presente avviso provvede ad acquisire le
manifestazioni di interesse da parte delle imprese .
Art.3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Le operazioni cofinanziate dal presente avviso devono essere realizzate nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della
concorrenza, alle norme sugli appalti pubblici, alla tutela dell’ambiente e delle pari opportunità.
Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie di riferimento:
Regolamenti comunitari:
– n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull’attività dei Fondi strutturali per il periodo
2007/2013;
– n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR);
– n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi;
– n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»)
– n. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008 relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato (regolamento generale di esenzione per categoria)
– n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Reg. (CE) n.
1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008), COM (2005) 141 del
12 aprile 2005.
Orientamenti Strategici Comunitari in materia di coesione, decisione del Consiglio del 6
ottobre 2006 (2006/702/CE).
Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
Quadro Strategico Nazionale decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 del 13/7/2007.
Programma operativo regionale (di seguito “POR”) 2007/2013, finanziato dal FESR a
titolo dell’obiettivo “Convergenza” approvato con decisione della Commissione C (2007)
4249 del 07/09/2007 e s.m.i.
Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 “Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri
di individuazione di piccole e medie imprese”.
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. C 244 del 1/10/2004 “Orientamenti comunitari
sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese.
Legge statale n. 241/90, con particolare riferimento all’art. 12, che disciplina il
procedimento per l’emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici.
Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008 n. 196 che approva (in
attuazione dell’art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di
ammissibilità delle spese nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007 – 2013.
L.R. 6 agosto 2009, n. 9, Norme in materia di aiuti alle imprese.
Delibera del 3 agosto 2012 n.94 del Comitato Interministeriale per la programmazione Economica.
Decreto dell’Assessore regionale alle Attività Produttive del 20 maggio 2013 n.105 – Direttive per
la concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione di contratti di programma di cui alla
L.r.6 Agosto 2009 n.9.
Al fine del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:
— per “specifico settore” il gruppo di imprese il cui indice di specializzazione, in funzione dei loro
codici ATECO, definisce la filiera produttiva del settore in argomento;
— la “dimensione aziendale” (micro, piccola, media e grande impresa) è definita in base alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, come recepita dal
D.M. 8 aprile 2005 n. 19470, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
— per “innovazione del processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione
nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle
attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori,
l’aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione
o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un
processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da
cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o
altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
— per “innovazione organizzativa”: l’applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche
commerciali dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne
dell’impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell’impresa,
nell’organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi
organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le
acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione
dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione
personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di
prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
— per “personale altamente qualificato”: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing,
titolari di un diploma universitario e dotati di un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel
settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;
— per “messa a disposizione”: l’assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario
durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il
suo precedente datore di lavoro;
— per “poli d’innovazione”, raggruppamenti di imprese indipendenti “start-up” innovatrici,
piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca – attivi in un particolare settore o
regione e destinati a stimolare l’attività innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in
comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera
effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le
imprese che costituiscono il polo. E’ auspicabile che lo Stato membro ricerchi il giusto equilibrio tra
PMI e grandi imprese nel polo, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la
specializzazione in un determinato campo di RSI e tenendo conto dei poli esistenti nello Stato
membro e a livello UE;
— per “investimenti innovativi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione” si intendono
le spese relative all’introduzione di macchinari, impianti ed attrezzature idonei ad introdurre nel
processo produttivo aziendale una rilevante innovazione capace di diversificare la produzione in
nuovi prodotti aggiuntivi e/o realizzare un cambiamento fondamentale del processo di produzione
complessivo dell’unità produttiva esistente, distinguendo tra: innovazione del processo, innovazione
organizzativa;
— per “unità produttiva” si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente
separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata
di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
— per “avvio dei lavori” si intende l’inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad
ordinare attrezzature inserite nel programma. Quanto sopra è attestato dal 1° titolo relativo al
capitolo di spesa contenuto nel programma esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la
data anteriore;
— per “tutela ambientale/tutela dell’ambiente” qualsiasi azione volta a porre rimedio o prevenire un
danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il
rischio di tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse incluse le misure di
risparmio energetico e l’impiego di energia rinnovabile.
ART. 4
SOGGETTI AMMISSIBILI
1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma sono le imprese di
qualsiasi dimensione, con sede legale o unità locale in Sicilia che propongono il contratto e che
realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto. I contratti possono essere promossi pure da
consorzi, imprese appartenenti a distretti produttivi o associazioni costituiti da medie e piccole
imprese, anche operanti in più settori, purché abbiano ad oggetto iniziative facenti parte di organici
piani per la realizzazione di nuove iniziative attività Produttive o di ampliamenti.
2. Soggetto proponente dovrà essere una grande impresa o una piccola o media Impresa che
presenta un progetto nell’ambito del quale il programma afferente allo stesso soggetto proponente
deve rispettare le condizioni di cui al successivo art. 9 e 10.
3. Non sono ammesse le PMI operanti nei settori della pesca e dell’acquacultura, di cui al
Regolamento CE n.104/2000 del Consiglio nonché quelle operanti nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato.
3. Ai fini della classificazione delle imprese di piccola, media e grande dimensione si rinvia ai
criteri indicati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003, nonché nell’allegato 1 al regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE n.800 del
2008) e nel decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.
4. Ai fini dell’attuazione, il soggetto proponente può promuovere forme associative quali consorzi,
società consortili, associazioni e reti di imprese, raggruppamenti, anche temporanei, finalizzate alla
costituzione di filiere di attività produttive. La formale costituzione della forma associativa deve
avvenire prima della presentazione della domanda di contratto di programma regionale.
5. Se i soggetti attuatori sono costituiti in una delle forme di cui al precedente comma 4, i
beneficiari delle agevolazioni sono le singole imprese, in riferimento al programma organico di
spesa alle stesse imputabile, mentre il soggetto proponente oltre ad essere beneficiario è anche
responsabile della coerenza tecnica e industriale del progetto nel suo complesso. I partner nel
progetto industriale devono fornire idonea e documentata attestazione delle reciproche forme di
integrazione finalizzate all’attuazione della strategia di filiera, di distretto o di reti di imprese, in
conseguenza della realizzazione del progetto proposto.
6.Il soggetto proponente è altresì responsabile della rendicontazione della spesa nonché unico
interlocutore con il soggetto competente per l’attuazione.
7. Il progetto industriale è valutato unitariamente in quanto riferibile ad un’unica finalità di
sviluppo, e, in caso di approvazione dello stesso e dei singoli programmi organici di spesa, il
Dipartimento regionale per l’Attività Produttive concede agevolazioni direttamente e singolarmente
alle imprese a cui sono imputabili i singoli programmi di spesa, fatto salvo in ogni caso il rispetto
del conseguimento degli obiettivi generali del progetto industriale. L’investimento deve essere
mantenuto nella regione siciliana per almeno cinque anni, ridotti a tre nel caso di PMI, una volta
completato l’intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti
obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l’attività economica venga
mantenuta nella regione per il periodo minimo previsto.
8. Al fine di garantire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di accesso alle
agevolazioni, la fase di programmazione finanziaria del contratto si conclude con la presentazione
della proposta progettuale di Contratto di Programma Settoriale.
9. L’impresa proponente, sempre al fine di garantire la semplificazione e l’accelerazione delle
procedure di accesso alle agevolazioni, già in sede di domanda presenta quanto indicato all’art. 11
del presente decreto.
10.Il soggetto proponente e gli altri eventuali soggetti beneficiari, alla data di presentazione della
domanda di agevolazione, devono:
a) essere iscritti al Registro delle imprese;
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o amministrazione controllata;
c) essere in regime di gestione ordinaria;
d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione
degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
e) non essere stati destinatari, nei cinque anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di
revoca totale di agevolazioni concesse dall’Amministrazione regionale, per i quali, alla
medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già
pronunciata sentenza definitiva, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle
imprese;
f) aver restituito eventuali agevolazioni godute per le quali è stata disposta
dall’Amministrazione regionale la restituzione.
11.Il possesso dei requisiti di cui ai commi 9 e10 deve essere dimostrato alla data di presentazione
della domanda.
12.Non sono ammesse alle agevolazioni i contratti di programma le cui imprese fanno capo ai
medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate o
collegate ai sensi dell’art.2359 del codice civile.
13. Sono escluse dall’agevolazione le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a
seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato comune.
14. Sono altresì escluse dall’agevolazione le imprese in difficoltà, secondo la definizione
comunitaria, nonché quelle che per il medesimo investimento hanno ricevuto anche in parte,
agevolazioni finanziarie.
ART. 5
PIANO DI INTERVENTI AMMISSIBILE
1. Oggetto del Contratto di Programma Settoriale è un piano complesso di interventi localizzati sul
territorio regionale, per programmi di investimento riguardanti la realizzazione di nuovi
impianti/strutture, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni,
trasferimenti di impianti/strutture esistenti.
2. Il singolo programma di investimenti oggetto del piano progettuale è attuato nel rispetto dei
termini e vincoli fissati dalla normativa vigente in relazione alle fonti finanziarie attivate.
3. L’importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non deve essere inferiore a
15 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali e nel rispetto delle
seguenti ulteriori condizioni:
3.1 il programma presentato dall’impresa proponente deve prevedere spese ammissibili di importo
complessivamente non inferiore a 8 milioni di euro;
3.2 i programmi presentati dalle altre imprese, dovranno prevedere ciascuno spese ammissibili non
inferiori a 1,5 milioni di euro.
3.3. nel caso di progetti di impresa realizzati da società che si trovino in specifiche condizioni
connesse alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali, l’importo complessivo delle spese
ammissibili previste dal progetto non deve essere inferiore a 7,5 milioni di euro.
4.Ciascun programma deve essere realizzato nell’ambito di unità produttiva ubicate nel territorio
della regione Sicilia. Per unità produttiva si intende la struttura produttiva dotata di autonomia
tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o
impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente, individuabile attraverso visura
camerale.
5.Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente direttiva le attività escluse dalle norme
e regolamenti comunitari, statali, regionali vigenti nonché provinciali e comunali.
ART. 6
SETTORI DI INTERVENTO
1. Fermo restando quanto disposto dal 2° comma dell’art. 1 del presente avviso, i piani di intervento
sono ammissibili, in generale, entro i vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in
riferimento ai singoli settori di intervento, alla condizione delle imprese, alla tipologia di progetto.
2. Sono ammissibili anche programmi di investimento plurisettoriali finalizzati a sviluppare una
strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese, purchè rientranti tra quelli previsti al successivo
punto 3.
3. Il Contratto di Programma Settoriale intende promuovere e sostenere la realizzazione in Sicilia di
investimenti di rilevante dimensione e impatto sulle potenzialità di sviluppo integrato del territorio
nei settori dell’industria manifatturiera a forte contenuto tecnologico e/o innovativo, dello sviluppo
e trasferimento tecnologico, turismo ad elevato valore aggiunto, anche attraverso l’attrazione di
investimenti di valenza strategica dall’esterno della regione. Più in particolare, la proposta di
Contratto di Programma Settoriale può avere ad oggetto uno dei seguenti programmi di
investimento:
3.1programma di sviluppo industriale:
 un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni, per la cui realizzazione
sono necessari uno o più progetti d’investimento, ed, eventualmente, progetti di sviluppo
sperimentale funzionali alla produzione dei prodotti finali;
3.2. programma di sviluppo turistico:
• un’iniziativa imprenditoriale per lo sviluppo di una nuova offerta turistica che incrementi la
diversificazione e la destagionalizzazione dei flussi attraverso interventi di valorizzazione
dell’attrattività di luoghi ed elementi d’eccellenza, in termini di interesse letterario, storicotestimoniale
e/o ambientale, già presenti nel territorio siciliano, e dei servizi a supporto della
corretta fruizione del prodotto turistico per la tutela dell’identità culturale e ambientale con
forme di turismo sostenibile e per la cui realizzazione sono necessari uno o piú progetti di
investimenti.
ART. 7
SPESE AMMISSIBILI
1. L’ammissibilità delle spese, in relazione alle tipologie di programmi da agevolare, è determinata
nel rispetto del regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE n.800 del 2008), nonché
delle specifiche disposizioni connesse all’origine delle risorse finanziarie da impiegare con
particolare riferimento, per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti operazioni
cofinanziate dai fondi strutturali, al regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006,
al regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del regolamento
CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, al regolamento emanato con D.P.R. n.
196/2008, alle previsioni del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, alle relative decisioni comunitarie
nonché ai provvedimenti applicativi nazionali e regionali.
2. Sono considerate ammissibili le spese riferite all’acquisto e/o alla costruzione di
immobilizzazioni (come definite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile), nella misura
necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Tali spese possono
riguardare:
· suolo aziendale e sue sistemazioni: le spese relative all’acquisto del suolo sono ammesse nei
limiti del 10% dell’investimento complessivo ammissibile del progetto;
· opere murarie e assimilate: per i programmi di sviluppo industriale le spese per opere murarie
sono ammissibili nel limite del 40% dell’investimento complessivo ammissibile; per i
programmi di sviluppo turistico e commerciale tale limite è elevato al 70%; ai fini
dell’ammissibilità̀ della spesa per uffici, viene considerata congrua la spesa relativa ad una
superficie massima di 25 mq per addetto;
· infrastrutture specifiche aziendali;
· macchinari, impianti ed attrezzature varie, compresi quelli necessari all’attività amministrativa
dell’impresa ed i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in
conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione,
identificabili singolarmente e destinati esclusivamente al servizio dell’unità produttiva
agevolata; i beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, cioè non devono essere mai stati
utilizzati e devono essere fatturati direttamente dal costruttore o dal suo rivenditore. Possono
essere ammesse alle agevolazioni anche le spese per attrezzature non installate presso l’unità
produttiva interessata dal progetto bensì cedute in prestito d’uso presso altre unità della stessa
impresa o di altre imprese, a condizione che tali unità produttive siano ubicate nel territorio
della Regione Siciliana e purché sussista un’adeguata motivazione tecnica, industriale ed
economica alla base della cessione in prestito d’uso delle attrezzature stesse; in ogni caso tali
attrezzature devono essere accessorie rispetto all’iniziativa agevolata (la relativa spesa non
deve superare il 20% di quella complessivamente ascrivibile al capitolo “Macchinari, impianti
ed attrezzature”) e la cessione deve avvenire a titolo gratuito; è necessario che i beni ceduti non
siano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell’impresa cedente;
· programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, brevetti,
licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di
prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unita
produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese tali spese sono ammesse nei limiti del
50% dell’investimento complessivo;
· per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto
d’investimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono
ammissibili nella misura massima del 3% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun
progetto d’investimento.
Le spese relative all’acquisto del suolo, di immobili, di programmi informatici o di brevetti di
proprietà di un socio dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni (o di coniugi, parenti o affini dei
soci entro il terzo grado) sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione degli altri
soci nel l’impresa.
Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti
previsti dal Regolamento GBER e qualora compatibili con la legislazione europea in materia di
ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. La durata del contratto di leasing
non può̀ superare gli otto anni, o i cinque se l’operazione ha ad oggetto solo macchinari, impianti ed
attrezzature. Ai fini dell’ammissibilità dell’acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature,
il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l’obbligo di riscatto dei beni; per quanto
riguarda l’acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il
proseguimento della locazione per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, a decorrere dalla
data prevista di ultimazione del programma di investimento. Sono ammissibili esclusivamente le
quote in conto capitale dei canoni effettivamente pagati entro la data di conclusione del piano di
investimenti.
La realizzazione del programma di investimenti o di una parte dello stesso può essere
commissionata con la modalità del cosiddetto contratto “chiavi in mano”; il ricorso a tale formula
contrattuale deve essere motivato dalla necessita di realizzare impianti di particolare complessità.
Le forniture che intervengono attraverso contratti “chiavi in mano” devono consentire di
individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni ammissibili alle agevolazioni, depurati dalle
componenti di costo di per sé non ammissibili. Non sono in ogni caso ammissibili le prestazioni
derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti.
Non sono ammissibili:
– le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati;
– le spese di funzionamento;
– le spese notarili;
– le spese relative a imposte e tasse;
– le spese per scorte e materiali di consumo;
– le spese per beni relativi ad attività di rappresentanza;
– le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto (fatta eccezione per i mezzi mobili
strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei
prodotti, ammissibili nei termini precedentemente riportati);
– le spese relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la
data di presentazione dell’istanza di accesso, di altri aiuti (esclusi quelli di natura fiscale) salvo nel
caso in cui tali aiuti siano stati revocati e totalmente recuperati dalle autorità competenti;
– singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
– i costi relativi a commesse interne;
– le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del
l’impresa beneficiaria delle agevolazioni;
– le spese sostenute mediante novazione di cui all’art. 1235 del codice civile.
– Per i soli Programmi di Sviluppo Turistico: in base a quanto previsto dall’Art. 9 – Requisiti
di ammissibilità – delle Direttive (D.A. n. 105/Gab del 20 maggio 2013), non sono ammissibili
le spese relativa alla realizzazione di nuovi edifici e/o all’incremento volumetrico degli
immobili esistenti.
2. La destinazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato è sottoposta alle
condizioni e limitazioni previste dalla normativa comunitaria vigente.
ART.8
DOTAZIONE FINANZIARIA
Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente avviso le risorse finanziarie disponibili sono
pari euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse della Delibera del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica del 3 agosto 2012 che approva la programmazione delle risorse
residue del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013, ripartite per ciascuna tipologia di
programma di investimento secondo il seguente schema:
– programma di sviluppo industriale : € 60.000.000,00
– programma di sviluppo turistico: € 20.000.000,00
ART. 9
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse alle condizioni ed entro i limiti consentiti
dal regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE n.800 del 2008), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 214/3 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, compresi gli aiuti concessi alle medie e alle
piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale
2007-2013: Aiuto di Stato n. 324/2007 -Italia” approvata dalla Commissione Europea con decisione
n. C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.
2. Le agevolazioni possono essere concesse in tutte le forme di aiuto trasparente, così come
specificate all’art. 5 del regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE n.800 del 2008),
anche combinate tra loro, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3 della legge regionale n.
23/2008, nelle seguenti tipologie:
a) contributo in conto impianti;
b) contributo in conto interessi ( Vedi “modalità di determinazione…..” allegata al presente);
3. L’intensità di aiuto massima concedibile è determinata in armonia con la vigente normativa
comunitaria nel campo degli aiuti di Stato alle imprese.
4. Il calcolo delle agevolazioni è determinato sulla base della suddivisione degli investimenti per
anno solare indicata dall’impresa nella domanda e riportato nei decreti di concessione. L’ammontare
dei contributi è rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese
effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare. L’ammontare delle
agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello
individuato in sede di concessione.
5.La misura delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese per investimenti ammissibili è la
seguente:
Piccole imprese Medie imprese Grandi Imprese
Contributo in
conto impianti
(1)
Finanziamento da
agevolare con il
contributo in conto
interessi (1)(2)
Contributo in
conto impianti
(1)
Finanziamento
da agevolare con
il contributo in
conto interessi
(1)(2)
Contributo in
conto impianti
(1)
Finanziamento
da agevolare con
il contributo in
conto interessi
(1)(2)
50% 75% 40% 75% 30% 75%
(1) Espresso in termini di % nominale sulle spese per investimenti ammissibili.
(2) La componente dell’aiuto sul finanziamento non può comunque superare il 50% o il 40% dell’investimento ammissibile, rispettivamente, per le piccole o per le medie
imprese e del 30% per le grandi imprese
In caso di consorzi o associazioni di imprese l’attribuzione del contributo spettante avverrà in base
alle categorie delle imprese in seno all’associazione o consorzio.
6. In caso di combinazione di contributo in conto impianti e finanziamento con il contributo in
conto interessi, ciascuno di essi non potrà essere richiesto in misura inferiore ad 1/5 della
corrispondente misura massima prevista per dimensione di impresa.
7. L’impresa indica nella Domanda di Agevolazioni la misura di ciascuna tipologia di aiuto richiesta
espressa in punti percentuali del contributo in conto impianti – ovvero, per la tipologia di cui alla
lett. 2b), del contributo in conto interessi –rispetto all’investimento proposto. Con riferimento alle
predette tipologie di aiuto si specifica quanto segue:
a) in caso di richiesta del solo contributo in conto impianti, deve comunque sussistere un
finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, concesso da soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (nel seguito soggetti finanziatori), destinato alla copertura del programma
di investimenti, di durata almeno pari a 5 anni e importo non inferiore al 15% degli investimenti
ammissibili, o, in alternativa, deve essere garantita la copertura sino al 25% degli investimenti
ammissibili con risorse proprie;
b) il contributo in conto impianti è determinato in misura percentuale nominale degli
investimenti ammissibili;
c) il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario,
a tasso di mercato, fisso o variabile, destinato alla copertura finanziaria del programma di
investimenti oggetto della domanda di agevolazioni.
d) il valore complessivo del contributo in conto impianti e del contributo in conto interessi di cui
ai precedenti punti3) e 4) non può essere superiore al 75% dell’importo complessivo delle spese
ammissibili; in ogni caso, ai fini dell’ammissibilità, la copertura finanziaria dei programmi di
investimento deve prevedere un apporto di mezzi finanziari esenti da qualsiasi elemento di aiuto
pubblico in misura non inferiore al 25% degli investimenti ammissibili (in tale apporto è
compreso anche l’eventuale finanziamento bancario ordinario), quest’ultimo ove non assistito
dal contributo in conto interessi; qualora per tale ultimo apporto si ricorra ad un finanziamento
bancario, quest’ultimo deve essere oggetto di separato contratto rispetto a quello di un eventuale
finanziamento da agevolare.
e) l’impresa richiedente indica le spese relative agli investimenti da realizzare, la suddivisione
delle stesse per anno solare, nonché la combinazione di forme di aiuto richieste tra quelle di cui
al presente punto.
8. L’utilizzo di tali forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle
caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento, nel rispetto delle procedure fissate
dall’art.189 della legge regionale n. 32/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni
materiali e immateriali sono quelle previste dal regolamento generale di esenzione per categoria
(REG CE n.800 del 2008)e dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione
Europea per il periodo 2007-2013, come da tabella sottostante:
Dimensione di impresa
Piccola Media
Investimenti produttivi a
finalità regionale (art. 13
RGEC)
50 40
Aiuti alle PMI per servizi di
consulenza (art. 26 RGEC)
50% in ESL. Le spese sono ammissibili nella misura
massima del 3% dell’importo complessivo Ammissibile
Nei settori sopra illustrati l’aiuto per le grandi imprese è pari al 30% degli investimenti.
10.Le relative agevolazioni si intendono concesse con la sottoscrizione e successiva approvazione
del Contratto di Programma Settoriale e sono erogate secondo le modalità ivi stabilite.
Art.10
REGOLE DI CUMULO
1. Non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già
oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, se l’impresa destinataria non ne ha ancora
beneficiato ed intende rinunciarvi.
2. Le domande non conformi a quanto disposto dal comma 1 sono inammissibili e le agevolazioni
eventualmente concesse sono revocate.
3. Il ricorso a diverse fonti di finanziamento è ammissibile se riferito a distinte spese agevolabili
nell’ambito di un programma di investimento costituito da una pluralità di progetti.
ART. 11
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
1. Ferme restando le cause di inammissibilità previste nei precedenti articoli,l’ammissibilità delle
proposte presentate è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a. appartenenza del settore e delle tipologie di intervento a quelle indicate all’Art. 6;
b. rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande ai sensi di quanto all’art.
12 ;
c. rispetto dei requisiti soggettivi previsti nell’Art. 10;
d. localizzazione dell’intervento nel territorio della Regione Siciliana;
e. regolarità e completezza della documentazione richiesta per l’accesso alle agevolazioni di cui
all’Art.10 comma 4;
f. sottoscrizione in originale della domanda di ammissione alle agevolazioni da parte del legale
rappresentante dell’impresa richiedente;
g. completezza della proposta progettuale;
h. nel caso di realizzazione di opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione
del nuovo processo produttivo, documentazione comprovante, alla data di presentazione
della domanda di contributo, la disponibilità di tutte le autorizzazioni necessarie per la
realizzazione dell’intervento edilizio;
2. Nel caso di mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, la domanda sarà ritenuta
inammissibile e, pertanto, esclusa dalla fase di valutazione.
3. Le ulteriori carenze o imprecisioni documentali, non espressamente individuate come causa di
esclusione al comma 1 del presente articolo, sono oggetto di integrazione su richiesta da questa
Amministrazione . L’impresa dovrà fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15
giorni dalla data di ricevimento. La mancata risposta nel termine suddetto comporterà
l’esclusione della relativa domanda di contributo dalla fase di valutazione.
Qualsiasi aiuto sarà accordato nel rispetto di tutte le condizioni di cui alla vigente normativa sugli
aiuti di stato.
Requisiti comuni :
o iscrizione reg. imprese;
o solidità patrimoniale e finanziaria del richiedente anche attraverso idonea garanzia finanziaria
rilasciata da Istituto di credito comprovante la solidità finanziaria, la reale capacità di far fronte
sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico, ed agli impegni finanziari
o soglia minima d’investimento
o soglia massima agevolazione
o quota di cofinanziamento privato almeno pari al 25%
o nessuna pendenza di restituzioni di precedenti agevolazioni revocate con provvedimento non
più opponibile ovvero per aiuti dichiarati incompatibili dalla U.E
Requisiti specifici per i progetti nel settore manifatturiero
o completezza del programma d’investimento dal punto di vista tecnico, economico e
finanziario. A tal proposito il programma di investimenti, deve essere organico e funzionale,
idoneo a conseguire obiettivi prefissati dal progetto ed indicati nella domanda di
agevolazione.
o disponibilità e corretta destinazione d’uso dell’immobile che ospita l’unità produttiva;
o fattibilità esecutiva entro sei mesi dalla data di approvazione dell’accordo di programma
settoriale;
Requisiti specifici per i progetti nel settore turistico
o priorità territoriali individuate da strumenti di programmazione settoriale in sinergia con la
strategia territoriale del PO FESR e gli strumenti di pianificazione integrata;
o interventi su immobili già esistenti nelle aree a vocazione turistica;e/o nei beni o luoghi di
memoria storico-culturale che abbiano una rilevanza in termini di potenzialità d’offerta turistica.
o interventi che prevedono la certificazione energetica degli immobili
o livello di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento detto
stato di elaborazione nonché alla tipologia dell’intervento ;
o analisi quali-quantitative sulla domanda attuale e potenziale di fruizione turistico – culturale.
ART. 12
MODALITÀ DI ACCESSO
1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui all’Allegato 1 al presente avviso,
debitamente compilate e sottoscritte in originale dal legale rappresentante, dovranno essere
inviate, complete della documentazione richiesta, esclusivamente a mezzo posta tramite
raccomandata A.R., o sistemi equivalenti espletati da operatori privati autorizzati, indirizzate a
“Regione Siciliana- Assessorato regionale Attività Produttive- Dipartimento regionale delle
Attività Produttive – Servizio 3 “Interventi per l’innovazione tecnologica e la ricerca “. 90135
Palermo – Via degli Emiri,45 , a far data dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e non oltre il sessantesimo giorno da tale data . Per
la verifica del rispetto dei termini farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante
oppure, in alternativa, la data di ricevimento se le domande sono spedite tramite operatore
privato.
2. Le domande di contributo inviate prima o oltre il termine di cui al precedente comma saranno
considerate .irricevibili.
3. Sulla busta, contenente la domanda deve essere indicato il riferimento : Accordo di
Programma Settoriale: Industriale/ Turistico
4. Alla domanda di contributo (All. 1), dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità, la seguente
documentazione:
a. Scheda tecnica (All. 2);
b. copia autentica, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, dell’atto costitutivo e dello statuto di
tutti i componenti;
c. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art.85 del Dlgs.n.159/2011, del certificato di iscrizione
alla competente Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in
cui ha sede legale l’impresa dello stato di famiglia dei familiari e conviventi(secondo il
format disponibile sul sito ufficiale della competente Prefettura) ;
d. ultimo bilancio con documentazione attestante l’approvazione, ovvero, per le imprese che
non sono tenute alla redazione dello stesso, ultima dichiarazione dei redditi effettivamente
presentata accompagnata dalla ricevuta di trasmissione;
e. dichiarazione che qualifica beneficiari come Piccola, Media o Grande Impresa ;
f. dichiarazione di cui all’art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria
2007) attestante “di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione Europea” (Clausola Deggendorf) (Aiuti illegittimi) ;
g. nel caso di domanda di contributo in forma congiunta, copia autentica, ai sensi dell’art. 47
del DPR 445/00 dell’atto costitutivo del consorzio o della società consortile ;
h. solo ai fini dell’eventuale ammissione alle agevolazioni delle spese relative alle opere edili e
di impiantistica generale destinate alla realizzazione del nuovo processo produttivo, di cui
all’art. 7 comma 3 lett. c, elaborati grafici, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a
norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell’impresa o suo
procuratore speciale finalizzati alla descrizione delle opere previste, nonché documentazione
comprovante, alla data di presentazione della domanda di contributo, la disponibilità di tutte
le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento edilizio ai sensi della
normativa urbanistica ed edilizia vigente, rilasciate dagli enti competenti);
i. dichiarazione di impegno al rispetto di tutti gli obblighi di cui all’Art.15 ed all’Art. 16 del
presente avviso ;
j. dichiarazione di adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali (DURC) ;
k. dichiarazione volta a comprovare la piena disponibilità degli immobili interessati dal
programma,che devono risultare idonei ed adeguati al programma da svolgere. Nel caso in
cui il programma venga svolto in partenariato all’interno di una stessa sede operativa,
devono essere individuati da documentazione ufficiale ed in modo inequivocabile le aree
della sede operativa assegnate ad ogni soggetto in partenariato;
l. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa;
m. sintesi relativa agli elementi per il calcolo degli indicatori relativi ai criteri di selezione.
ART. 11
CRITERI DI SELEZIONE
Criteri comuni a tutti progetti:
CRITERIO ARTICOLAZIONE PARAMETRO PUNTE
GGIO
MAX
validità del programma
d’investimento dal punto di vista
tecnico, economico e finanziario
Idoneità tecnicoeconomico
e finanziaria
del piano degli interventi
per conseguire gli
obiettivi del programma
Grado di idoneità:
• insufficiente: punti 0
• basso: punti 3
• medio: punti 6
• alto: punti 10
10
concomitante presenza di un
finanziamento bancario ordinario a
copertura dell’investimento
Presenza di un
finanziamento bancario
ordinario a copertura
dell’investimento per
importo superiore al 15%
degli investimenti
ammissibili
Importo del finanziamento rispetto
agli investimenti ammissibili:
– dal 15% al 19,99%: punti 5
– dal 20% al 24,99%: punti 10
– oltre il 25%: punti 15
15
incremento occupazionale annuo
rispetto a quello registrato nel
biennio precedente con specifiche
valutazioni della presenza
femminile
Capacità di favorire
nuova occupazione
qualificata. Per
occupazione qualificata
si intende : ricercatori,
ingegneri, progettisti e
direttori marketing,
titolari di un diploma
universitario e dotati di
un’esperienza
professionale di almeno 2
anni nel settore. La
a. ULA (nuova occupazione
qualificata) create:
1 ULA – 2 punti
Fino a 2 ULA – 4 punti
Fino a 3 ULA – 6 punti
Fino a 4 ULA – 8 punti
Fino a 5 o più ULA – 10 punti
Per ogni ULA femminile, il
punteggio attribuito sarà
incrementato di 0,5 punti (sino ad
un max di 2,0 punti incrementali)
b. Contrattualizzazione di almeno
17,0
formazione per il
dottorato vale come
esperienza
professionale.”
una specifica nuova risorsa
qualificata a tempo pieno per
una durata non inferiore ai due
terzi della durata del
programma di investimento – 5
punti
cantierabilità delle opere entro sei
mesi dalla data di sottoscrizione del
Contratto
Presenza di idonea
documentazione atta a
certificare la
cantierabilità delle opere
entro il termine di mesi 6
dalla data di
sottoscrizione
SI/NO
3
interventi proposti da imprese a
prevalente partecipazione
femminile/giovanile
Numero di imprese
costituite e gestite da
donne
Oltre 3 – 5 punti
Da 3 a 2 – 3 punti 5
1 – 2 punti
50
Criteri di selezione per i Progetti nel settore industriale – manifatturiero
CRITERIO ARTICOLAZIONE PARAMETRO PUNTE
GGIO
MAX
combinazione prescelta tra le tipologie
di agevolazione disponibili (c/impianti e
c/interessi, anche nella forma di
credito d’imposta, finanziamenti
agevolati e prestiti partecipativi) volta
a privilegiare forme di contribuzione in
conto interessi o finanziamento
agevolato (solo imprese
esistenti);
Rapporto tra l’importo
del contributo in conto
impianti rispetto al
contributo in conto
interessi o finanziamento
agevolato.
Rapporto tra contributo c/impianti e
c/interessi o finanziamento
agevolato:
– rapporto> di 1: punti 0
– rapporto <1: punti 5
5
interventi che prevedono la
realizzazione, l’ampliamento o
l’ammodernamento di impianti volti
alla fabbricazione e/o all’assemblaggio
di macchinari, impianti,
apparecchiature, componenti ed
accessori per la produzione di energia
da fonte rinnovabile, da cogenerazione
e/o da trigenerazione ;
Programmi di
investimento finalizzati
alla realizzazione,
all’ampliamento o
all’ammodernamento di
impianti per la
produzione di energia da
fonte rinnovabile, da
cogenerazione e/o da
trigenerazione
Nuova realizzazione:punti 5
Ampliamento: punti 10
Ammodernamento: punti 15
15
interventi che prevedono la
realizzazione, l’ampliamento o
l’ammodernamento di impianti
manifatturieri di marchi storici e
strategici;
Programmi presentati da
imprese il cui
marchio/prodotto è
presente sul mercato
regionale/nazionale da
SI/NO
5
almeno 50 anni
unità produttiva del programma di
investimenti ricadenti nell’ambito di un
distretto produttivo, industriale o
agroalimentare, o in ambito IRSAP o
PIP;
Numero di unità
produttive ricadenti
nell’ambito di un
distretto produttivo,
industriale o
agroalimentare, o in
ambito IRSAP o PIP
– superiori a 5: punti 5
– tra 3 e 5: punti 3
– tra 1 e 3: punti 1
5
incidenza media delle spese per brevetti
e R&S sul fatturato dell’ultimo triennio.
Tasso di incidenza medio
delle spese per brevetti e
R&S sul fatturato
dell’ultimo triennio
– superiore al 6%: punti 5
– superiore al 3% e inferiore al
6%: punti 3
– tra 1% e 3%: punti 1
5
Incidenza delle immobilizzazioni
ammissibili (escluso terreni e fabbricati)
sul totale dell’investimento ammissibile;
Tasso di incidenza delle
delle immobilizzazioni
ammissibili (escluso
terreni e fabbricati) sul
totale dell’investimento
ammissibile
– superiore al 70%: punti 10
– superiore al 60% e inferiore
al 70%: punti 5
– tra 50% e 60%: punti 3 10
interventi in aree dichiarate di crisi ai
sensi della vigente normativa in materia
Tasso di incidenza degli
importi relativi ad
interventi in aree
dichiarate di crisi sul
totale dell’investimento
ammissibile
– superiore al 30%: punti 5
– superiore al 20% e inferiore al
30%: punti 3
– tra 10% e 20%: punti 1 5
50
Criteri di selezione i per progetti nel settore turistico:
CRITERIO ARTICOLAZIONE PARAMETRO PUNTE
GGIO
MAX
tipologia dell’intervento; Percentuale degli ambiti
presenti nella proposta
presentata
-diversificazione e
destagionalizzazione : punti 5
-valorizzazione di luoghi ed elementi
d’eccellenza: punti 5
-tutela dell’identità culturale e
ambientale : punti 5

15
interventi mirati all’accessibilità e
fruizione da parte di soggetti
diversamente abili;
Progetti la cui
realizzazione prevedono
la piena utilizzazione da
parte di soggetti
diversamente abili
SI/NO 5
esperienza specifica dei soggetti
proponenti;
Dimostrazione da parte
dei soggetti proponenti di
aver gestito/realizzato
negli ultimi cinque anni
interventi nel settore
turistico di attrattività di
luoghi ed elementi di
eccellenza
SI/NO 5
interventi che realizzano un sensibile Sottoscrizione di accordi – superiori a 5: punti 5 5
incremento di flussi turistici nell’area di
riferimento in un’ottica di
destagionalizzazione e/o di
diversificazione;
con tour operator
finalizzati a incrementare
i flussi turistici nell’area
di riferimento a seguito
del progetto
– tra 3 e 5: punti 3
– tra 1 e 3: punti 1
grado di correlazione dell’intervento
con i progetti integrati che insistono
sulla medesima area;
correlazione
dell’intervento con gli
strumenti di programma_
zione regionale in
attuazione sull’area
oggetto dell’intervento
SI/NO 5
criteri di efficienza amministrativa:
solidità del crono-programma e qualità
del Piano gestionale;
Presenza all’interno dei
documenti presentati di
apposita analisi atta a
dimostrare la solidità e la
qualità del Piano
gestionale dell’iniziativa
a regime
SI/NO 5
capacità del progetto di
creare/potenziare nuove aggregazioni di
filiere per la fruizione-valorizzazione
del prodotto turistico;
Dimostrazione con
chiarezza e qualità delle
informazioni, i benefici
economici,la sostenibilità
del progetto in funzione
della filiera realizzata
Grado di sostenibilità:
• insufficiente: punti 0
• basso: punti 3
• medio: punti 5
• alto: punti 10
10
50
ART. 14
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA
1. La procedura agevolativa a sportello si articola nelle fasi, di seguito elencate, che prevedono la
fase valutativa mediante istruttoria negoziale, in conformità all’art. 188 della legge regionale 23
dicembre 2000 n. 32 e al documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” approvato
dalla Commissione europea il 6 luglio 2009.
2. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:
2.a) presentazione della domanda e della documentazione progettuale di massima (proposta);
2.b) interlocuzione con il proponente;
2.c) presentazione della documentazione progettuale esecutiva;
2.d) istruttoria tecnica della proposta;
2.e) approvazione del Contratto di Programma Settoriale;
2.f) sottoscrizione del Contratto di Programma Settoriale.
2.a) Presentazione istanze di accesso alla procedura negoziale
Le istanze possono essere presentate da un soggetto proponente, così come identificato all’art. 2
del presente decreto.
Il Soggetto Proponente che intende presentare una proposta di Contratto di Programma
Settoriale deve preventivamente trasmettere al Dipartimento Attività Produttive un’istanza di
accesso alla procedura di negoziazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
imprese eventualmente coinvolte. La predetta domanda di accesso deve essere corredata da un
progetto di massima che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto
industriale che si ha intenzione di eseguire, i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione
di singoli programmi d’investimento, l’ammontare e le caratteristiche degli stessi, e con
l’indicazione degli eventuali soggetti finanziatori che interverranno finanziariamente nonché
l’eventuale necessità di realizzazione di infrastrutture pubbliche funzionali . La proposta dovrà
essere corredata del progetto e business plan nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica,
ambientale economica e finanziaria, il merito creditizio, la cantierabilità di massima dell’intero
progetto e siano individuate le fonti di copertura finanziaria;
Entro trenta giorni (gg15), dalla data di presentazione delle istanze, constatato che sussistono le
condizioni di ammissibilità stabilite dal presente avviso, il Dipartimento ne da comunicazione
scritta al Soggetto Proponente e all’Assessore Regionale per l’Attività attività Produttive,
riservandosi di procedere ad una verifica dettagliata della documentazione inoltrata. Qualora il
Dipartimento non rilevi la sussistenza delle predette condizioni di ammissibilità, ne dà
comunicazione al Soggetto Proponente e all’Assessore.
2.b) Istruttoria di ammissibilità e tempistica
1. Scaduto il termine di cui al precedente punto 2.a), è avviata la fase istruttoria tendente a
verificare la correttezza formale, la completezza della documentazione e la fattibilità della proposta
anche in rispetto alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal presente decreto.
2. Sono verificate in detta fase: la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, la
disponibilità del suolo e degli immobili interessati al programma, la conformità urbanistica ed
ambientale degli interventi proposti ed è accertata, in linea generale, la praticabilità e fattibilità del
progetto definitivo, anche con riferimento alla capacità finanziaria del proponente e degli altri
eventuali soggetti coinvolti e finanziatori. Particolare attenzione sarà posta agli effetti ed alla
tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua prevista cantierabilità.
3. Nell’espletamento di tale fase, può essere richiesta al proponente ed alle eventuali imprese
interessate qualsiasi documentazione atta a fornire informazioni aggiuntive o chiarimenti ritenuti
utili . L’istruttoria di ammissibilità viene conclusa entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione
delle istanze complete.
4. Al termine di questa fase, non superiore a 30 gg., viene data comunicazione degli esiti della
selezione ai proponenti, assegnando un termine per eventuali ricorsi. Gli ammessi dovranno
presentare entro i successivi trenta giorni (30giorni) la documentazione inerente la proposta
progettuale definitiva.
5. Le predette risultanze, notificate al soggetto proponente, verranno riassunte in appositi decreti
dirigenziali, nei quali verranno contenuti tutte le informazioni ed i dati necessari per descrivere il
progetto industriale, il soggetto proponente e le eventuali altre imprese coinvolte, le condizioni e gli
elementi di ammissibilità, nonché gli investimenti previsti, con i relativi effetti economici e
industriali, l’esistenza dei presupposti di configurabilità della filiera imprenditoriale locale,
l’ammontare massimo delle agevolazioni concedibili, nonchè i termini per la presentazione della
documentazione progettuale definitiva Nel caso di esito negativo, si darà comunicazione motivata
al Soggetto Proponente, decretando la fine della procedura di negoziazione.
6. L’ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo è comunque
subordinata al positivo accertamento da parte del Dipartimento sull’effettiva disponibilità delle
risorse finanziarie da destinare alla realizzazione del progetto medesimo nell’ambito della dotazione
finanziaria disponibile.
2.c) Presentazione della documentazione progettuale definitiva
1. L’Amministrazione, entro trenta giorni (30) dal ricevimento della predetta proposta, formula le
proprie osservazioni ed il proprio parere. Nel caso in cui l’Amministrazione non provveda entro il
termine prestabilito, il parere si considera positivo; in caso di parere negativo, la relativa proposta di
Contratto di Programma Settoriale non può essere approvata e se ne dà motivata comunicazione al
Soggetto Proponente.
2. Per le proposte di Contratto di Programma Settoriale che prevedono la realizzazione di opere
infrastrutturali funzionali per le quali risulti necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni
pubbliche centrali o territoriali, l’Assessorato potrà attivare apposite conferenze di servizio per il
rilascio dei necessari provvedimenti .
3 La documentazione progettuale é costituita dal Contratto di Programma Settoriale, predisposto dal
Dipartimento delle Attività Produttive,sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente
e dalle eventuali altre imprese beneficiarie, nel quale devono essere rappresentati compiutamente e
chiaramente i contenuti del progetto industriale, con particolare riguardo:
a) ai presupposti e agli obiettivi del progetto sotto il profilo economico, industriale, commerciale
e finanziario;
b) al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti beneficiari;
c) spese relative ai singoli programmi previsti;
d) al piano finanziario di copertura delle spese, con indicazione dell’ammontare della forma delle
agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
e) al piano progettuale definitivo degli immobili e macchinari;
f) ai presupposti di configurabilità della filiera imprenditoriale locale.
Al Contratto di Programma Settoriale devono, in particolare, essere allegati:
a. scheda sintetica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto
proponente ed al complesso dei programmi organici di spesa proposti;
b. scheda sintetica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi a ciascuna
impresa beneficiaria e a ciascun programma organico di spesa proposto;
c. dichiarazione dell’impresa beneficiaria relativa alla eventuale disponibilità degli immobili (suolo
e/o fabbricati) oggetto del programma di spesa, corredata da idonea documentazione attestante la
predetta disponibilità anche in forma di atti e/o contratti preliminari;
d. idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi,
urbanistici e di corretta destinazione d’uso degli immobili di cui alla lettera d) e l’inesistenza di
motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e di eventuali pareri
e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti nonché i tempi previsti.
e. perizia giurata attestante la congruità dei prezzi dell’intero intervento, nonché il dettaglio delle
spese previste, la suddivisione delle stesse per capitolo di spesa e per articolazione temporale;
f. dichiarazione di cui all’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 160: Disciplina
delle modalità con cui é effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente
determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all’articolo 1,
comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
g. documentazione comprovante la costituzione in raggruppamento temporaneo (ATI , ATS o
società consortile);
h. eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Dipartimento. Il soggetto proponente deve
inoltre documentare, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l’esistenza delle necessarie
condizioni di fattibilità finanziaria dell’iniziativa, a garanzia della completa copertura finanziaria
del programma organico di spesa per la parte eccedente il contributo richiesto, attraverso l’apporto
di risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi
intervento pubblico. La documentazione deve essere fornita anche su supporto digitale; le relative
specifiche tecniche saranno rese disponibili attraverso il sito internet del Dipartimento. Con
apposita circolare il Dipartimento Attività Produttive potrà indicare ulteriore documentazione che
dovrà essere fornita ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente avviso.
I criteri principali su cui sarà basata la valutazione della proposta di Contratto di Programma
Settoriale sono i seguenti:
 affidabilità dei soggetti proponenti sotto gli aspetti progettuale, organizzativo
imprenditoriale e finanziario.
Ai fini della valutazione della capacità progettuale ed organizzativa, oltre a quanto indicato
nella relazione illustrativa, si fa riferimento al progetto industriale che costituisce il
documento di base presentato dal soggetto proponente per la gestione del Contratto di
Programma Settoriale ed ai programmi organici di spesa delle singole imprese. Ai fini della
valutazione dei requisiti di capacità finanziaria del soggetto proponente e delle singole
imprese, si tiene conto, in primo luogo, dell’impegno relativo all’apporto di “mezzi propri”
per sostenere l’iniziativa, come specificato nella relazione illustrativa e all’allegato
economico finanziario. Particolare rigore sarà riservato alla valutazione della comprovata
capacità del proponente ed, eventualmente, delle altre imprese che realizzano i programmi
di spesa previsti dal progetto industriale e, ove ritenuto necessario, anche dei soci, di fare
fronte, nella misura e nei tempi stabiliti nella proposta di Contratto Di Programma
Settoriale, agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del progetto industriale, con
particolare riferimento all’apporto di mezzi propri (non inferiori al 25% dell’ammontare
totale di spese ammissibili), anche tenuto conto dell’articolazione temporale delle spese e
delle condizioni poste per l’erogazione delle agevolazioni;
 validità tecnico – economico – finanziaria del progetto industriale, con particolare
riferimento ai livelli occupazionali, al contenuto tecnologico e innovativo dello stesso,
incluse le potenziali ricadute in termini di abbattimento/attenuazione dell’inquinamento
ambientale e di riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, alle
prospettive di mercato, ai previsti effetti reddituali, finanziari e patrimoniali e alla
funzionalità del progetto industriale stesso rispetto all’obiettivo di realizzare sul territorio
regionale strategie di filiera, distretto o rete di imprese nei settori prioritari individuati dai
principali strumenti di programmazione regionale.
 completezza del progetto definitivo : stato della progettazione dell’iniziativa e assenza di
elementi ostativi sotto il profilo giuridico-amministrativo in funzione delle autorizzazioni,
pareri e nulla osta ai quali è subordinato l’avvio delle stesse, ed anche in relazione ai tempi
necessari per il loro rilascio, nonché i tempi di cantierabilità dell’iniziativa.
 compatibilità ambientale: valutazione degli impatti dell’iniziativa sulla variabile
“ambiente”, intesi sia in termini di abbattimento/attenuazione dell’inquinamento ambientale
e di riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, sia in relazione
all’adozione, da parte delle imprese che realizzino i programmi di investimento, di uno dei
sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale.
 impatto socio-economico. effetti reali sui settori e le aree territoriali interessate dal progetto
industriale in termini, tra l’altro, di miglioramento della produttività, riposizionamento
competitivo delle imprese coinvolte e dell’industria locale nei mercati extra-regionali,
diffusione di nuove tecnologie, creazione di nuove professionalità, incremento
dell’occupazione e della ricchezza prodotta, rivitalizzazione o nascita di un tessuto
industriale e di servizi avanzati collegato all’iniziativa imprenditoriale.
 insediamento produttivo in area di crisi secondo l’attuale normativa in materia.
2.d) Istruttoria tecnica e negoziazione con il proponente
Il Dipartimento Attività Produttive, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della
documentazione, effettua l’istruttoria della medesima, verificando in particolare la fattibilità tecnica,
economica e finanziaria della proposta nonché i tempi della sua cantierabilità, che non debbono
essere superiori a sei mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Programma.
Qualora si ritenesse, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, che necessiti di chiarimenti e/o
integrazioni, la decorrenza dei quindici (15) giorni si intende corrispondentemente interrotta e
riinizia al completamento degli atti richiesti.
Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, il Dipartimento Attività Produttive
comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni. Per le proposte la cui
istruttoria si conclude con esito positivo verificata la presenza di tutti gli elementi necessari per
l’approvazione lo stesso Dipartimento ne da comunicazione al soggetto proponente.
2.e) Chiusura della negoziazione, Sottoscrizione del Contratto di Programma Settoriale e
concessione provvisoria delle agevolazioni
Sulla base delle risultanze tecniche della valutazione e della negoziazione con i proponenti,
l’Assessore regionale alle Attività Produttive, i soggetti proponenti ed i soggetti beneficiari
sottoscrivono i contratti di programma nei quali sono dettagliatamente indicati i reciproci impegni
ed obblighi, tra i quali le agevolazioni concesse e le relative modalità di erogazione, i tempi di
esecuzione, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli adempimenti connessi
al monitoraggio, ai controlli, alle ispezioni ed alle attività di accertamento finale, nonché quanto
altro necessario ai fini della realizzazione del progetto, anche in relazione alle fonti di copertura
finanziaria.
Qualora il soggetto beneficiario intenda rinunciare alle agevolazioni concesse deve darne immediata
comunicazione all’Amministrazione. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito
di esclusioni dalla graduatoria, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, nonché di
eventuali ulteriori sopravvenienze finanziarie, possono essere utilizzate, compatibilmente con il
rispetto dei vincoli temporali di gestione e rendicontazione del PAR FAS Sicilia 2007/2013,
seguendo l’ordine decrescente in graduatoria, per la concessione dei contributi a favore delle
imprese precedentemente escluse per mancanza di fondi.
Nei successivi dieci giorni vengono stilati i verbali di negoziato e definita la chiusura del negoziato
approvato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, contenente le proposte ammesse, ed i
relativi schemi di contratto, anche apponendo specifiche condizioni, l’importo complessivo delle
agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma organico di spesa i termini di
presentazione del progetto esecutivo completo dei visti ed autorizzazioni previsti.
Con lo stesso decreto verranno anche indicate le proposte non ammesse.
Qualora il Dipartimento Attività Produttive, ravvisi che ai fini dell’accelerazione delle attività sia
necessaria l’adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nullaosta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all’avvio degli investimenti o
alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulti necessario il
coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, può indire la conferenza
di servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, invitando le altre
amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere
infrastrutturali.
A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso scaduto il termine di cui all’articolo
14 ter, comma 3, della legge 7agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in conformità alla
determinazione conclusiva della stessa conferenza, L’Assessorato regionale dell’Attività Produttive
adotta un provvedimento di approvazione del programma dell’investimento che, nei limiti previsti
dalla normativa comunitaria in materia, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all’avvio
del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate
a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
ART.15
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO
1. Il beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi connessi alla rendicontazione delle spese:
a. a rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti
contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso
entro i termini previsti dal bando;
b. a soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento in
pena revoca totale del contributo;
c. a garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta del saldo siano reali e che i prodotti e i
servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
d. a garantire che il contributo concesso non contribuisce al finanziamento di spese relative ad
un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario
nazionale o comunitario;
e. a conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie
autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l’effettività della spesa
sostenuta;
f. a comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo, a questa Amministrazione
l’ubicazione dei documenti sopra richiamati,nonché l’identità del soggetto addetto a tale
conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere
prontamente comunicato ;
g. in caso di ispezione, si impegna ad assicurare l’accesso ai documenti sopra richiamati. In
tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o
agli organismi che ne hanno diritto, compreso il personale autorizzato del Dipartimento,
dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione, e dell’Autorità di Audit, nonché i
funzionari autorizzati della Comunità europea;
h. assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte
le transazioni relative all’operazione.
i. trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali;
j. al rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli
infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di
lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente.
2. il beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi successivamente alla chiusura del programma
d’investimento:
a. rispetto del vincolo di stabilità, di cui al punto 8 del Reg. CE n.539/2010 che modifica l’art.
57 del Reg. 1083/06, delle operazioni ovvero deve garantire che, nei 3 anni successivi al
completamento dell’operazione cofinanziata non si verifichino modifiche sostanziali causate
dalla cessazione di un’attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d’esecuzione
dell’operazione o procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico, fatto
salvo il rispetto dei requisiti di cui all’art. 4;
b. il rispetto delle condizioni di cui alle lettere “d” ed “e” del comma 1 del presente articolo
anche successivamente alla chiusura del programma d’investimento.
c. trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva per quanto riguarda la
correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
d. a mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l’avvenuto pagamento
a disposizione per gli accertamenti e i controlli previsti dal bando, per un periodo di 10
(dieci) anni dalla data del pagamento del saldo.
e. il beneficiario deve rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza
sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela
dell’ambiente.
3. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
a. qualora intenda rinunciare al contributo è tenuto a darne immediata comunicazione a questa
Amministrazione mediante lettera raccomandata;
b. a deve dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative
o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
c. a comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali.
4. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e
pubblicità:
a. informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell’ambito del PAR FAS 2007-
2013 e della Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del
3 agosto 2012, come indicato dal Regolamento (CE) n. 1828/2006.
b. tali interventi dovranno adeguarsi alle regole relative alla visibilità e all’immagine del
progetto, che verranno fornite dalla Regione Siciliana, anche per il tramite dell’Organismo
intermedio .
5. Il beneficiario è tenuto, quindi, a fornire alla Regione Siciliana, in fase di realizzazione, una
descrizione sintetica degli obiettivi e dei risultati attesi e, a progetto concluso, una sintesi dei
risultati raggiunti . Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di
comunicazione.
ART.16
MODIFICHE E VARIAZIONI
1. Eventuali modifiche nella originaria composizione del raggruppamento di imprese proponenti, a
prescindere dalla causa, così come eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione del progetto
nella sua articolazione in programmi organici di spesa, rispetto al progetto approvato, saranno
oggetto di accurata valutazione tecnica di merito da parte dell’Assessorato, finalizzata ad accertare
la permanenza dei requisiti per l’accesso e delle condizioni indispensabili a garantire il pieno
conseguimento degli obiettivi generali del progetto di cui al Contratto di Programma Settoriale
approvato, avuto riguardo all’impatto sullo sviluppo integrato del territorio, al contenuto innovativo
del progetto e alla effettiva capacità di sviluppare e consolidare strategie di filiera, di distretto o di
reti di imprese, ed alla conseguente autorizzazione alla continuazione dell’attività previste nel
programma sottoscritto.
2. Eventuali variazioni in aumento dell’ammontare delle spese rispetto a quanto approvato, dovute a
incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuove spese non previste nel programma originario,
non possono in nessun caso comportare aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.
3.Ogni variazione al piano progettuale, ancorché non comportante modifiche sostanziali, deve
essere appositamente autorizzata dall’Assessorato Dipartimento delle Attività Produttive, ivi
comprese le variazioni, anche se non comportino modifiche sostanziali, al piano progettuale.
ART. 17
REVOCHE
1. In caso di accertata inadempienza degli obblighi assunti da parte dei soggetti beneficiari in sede
di presentazione del progetto, ovvero contemplati dal contratto di programma, l’Amministrazione
provvede alla revoca delle agevolazioni concesse, disponendo la restituzione delle eventuali somme
erogate ed il versamento delle sanzioni così come previste all’art.9 del D.lvo 31.03.1988 n.123 e
successive modifiche ed integrazioni..
2. A titolo esemplificativo le agevolazioni concesse sono revocate nei seguenti casi:
a) accertamento della sopravvenuta impossibilità di pieno conseguimento degli obiettivi generali
del progetto oggetto del Contratto di Programma Settoriale
per effetto di modifiche variazioni intervenute nell’esecuzione del Contratto di Programma
Settoriale;
b) accertamento di gravi violazioni di specifiche norme settoriali, anche appartenenti
all’ordinamento comunitario;
c) mancata ultimazione del programma ammesso alle agevolazioni entro i termini previsti dal
contratto;
d) mancato adeguamento con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con
quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
e) violazione delle disposizioni di cui alla disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare;
f) distorsione dei beni materiali o immateriali oggetto di agevolazione dall’uso previsto prima di
cinque anni, ridotti a tre per le PMI, dalla data di collaudo dell’intero investimento, nonché per il
mancato avvio dell’attività prevista entro un anno dal collaudo finale.
g) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal
contratto;
h) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento
comunitario.
Qualora la restituzione dei contributi sia dovuta per fatti imprevedibili e non imputabili
all’impresa( calamità naturali), gli stessi verranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli
interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento tempo per tempo vigente.
ART. 18
VERIFICHE, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Dalla data di accoglimento dell’istanza e per tutto il periodo di fruizione delle agevolazioni, nonché
per il periodo previsto di inamovibilità (cinque anni o tre anni), saranno effettuati controlli
documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti
dalla normativa vigente, dal presente decreto e dal contratto di programma per lo sviluppo delle
attività industriali, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria,
il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici nonché ai fini del
monitoraggio dell’attuazione dell’intervento.
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Attività Produttive per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
dell’Assessorato per le Attività produttive – Dipartimento delle Attività produttive
Palermo 13 agosto 2013
F.to Il Dirigente Generale
Arch. Alessandro Fe
rrara

 

 

 

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